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L'utilizzo delle Opere

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Per organizzare una manifestazione quali permessi occorrono?

Chiunque intenda organizzare una manifestazione e utilizzare repertorio amministrato deve rivolgersi preventivamente alla SIAE.
Chi vuole effettuare spettacoli o trattenimenti, anche se occasionali, durante i quali vengono utilizzate opere dell' ingegno (ad. es. un concerto), deve munirsi del permesso rilasciato dalla SIAE , diverso a secondo del tipo di manifestazione. Il permesso va richiesto non solo nei casi di trattenimento organizzato, ma anche nei casi in cui la manifestazione sia gratuita, purche' sia prevista l'utilizzazione di repertorio tutelato dalla SIAE.
Infatti spettacoli e trattenimenti ad ingresso libero sono sottoposti al pagamento dei diritti. Quello dell'autore e' infatti un lavoro, e, come ogni altra prestazione lavorativa va sempre remunerato.

Che cosa succede se si organizza una festa danzante in casa ?

Anche in questo caso puo' essere necessario rivolgersi alla SIAE.
Se la festa viene organizzata in casa, "nella ordinaria cerchia della famiglia" (e senza alcun rientro economico), non si paga diritto d'autore, ma se la festa, anche se privata, si svolge, ad esempio, in un ristorante, allora si corrisponde il diritto d'autore perche' si tratta di pubblica esecuzione.

E' vero che i negozi devono pagare i diritti d'autore quando diffondono musica nei loro locali ?

Si, e' vero. Anche gli esercizi commerciali devono pagare come tutti gli utilizzatori di opere dell'ingegno.
Si comprendono nella categoria "musica d'ambiente" le esecuzioni musicali effettuate per mezzo di apparecchi sonori, video-sonori o strumenti musicali. In linea generale, si tratta in pratica di musica di sottofondo.
Affinche' ci sia l'obbligo della corresponsione dei compensi per diritti d' autore ai sensi degli articoli 12, 15 e 58 della legge 633/41, il requisito essenziale e' la pubblicita' delle esecuzioni, ossia la "destinazione al pubblico" delle stesse da parte dell'organizzatore.

Come si fa per utilizzare la musica di un autore (o una canzone famosa) come colonna sonora di un proprio video ?

In questo caso non basta la sola SIAE ...
Oltre all'autorizzazione richiesta alla SIAE per la duplicazione del supporto, in questo caso la videocassetta, occorre anche rivolgersi agli aventi diritto (autori, editori) per ottenere specifiche autorizzazioni riguardanti l' abbinamento tra opera e video, cioe' tra musica ed immagine. Nel caso si tratti di musica registrata bisogna ottenere il permesso anche dal produttore fonografico.

In base a quali criteri la SIAE stabilisce le proprie "tariffe" ?

Gli autori e gli editori si accordano con gli utilizzatori delle loro opere.
Dire che la SIAE "stabilisce tariffe" potrebbe essere fuorviante. Diciamo meglio che gli stessi autori ed editori, tramite i propri rappresentanti nella Societa', stabiliscono i parametri economici da applicare alla utilizzazione delle opere tutelate, di cui gli autori sono i legittimi proprietari. La SIAE, in definitiva, interviene con la sua attivita' di intermediazione, contrattando le condizioni economiche di sfruttamento con specifici accordi con le categorie degli utilizzatori, verificando poi le utilizzazioni e ripartendo i proventi a chi ne ha diritto.

Come mai i fruitori di spettacoli si sentono spesso ripetere che bisogna pagare e che i prezzi sono alti "per colpa della SIAE" ?

La percentuale che la SIAE incassa per diritto d'autore sui biglietti d'ingresso e' equa.
Intorno al ruolo della SIAE e alla materia del diritto d'autore c'e' ancora molta confusione. Soprattutto si confondono le imposte che gravano sugli spettacoli (IVA, Imposta Spettacoli, diritti demaniali) con il diritto d' autore. Le imposte infatti sono incassate dalla SIAE, ma per conto dello Stato al quale vengono riversate. Il diritto d'autore e' invece effettivamente dovuto alla SIAE per conto degli autori e degli aventi diritto. D'altro canto non si puo' sostenere che il diritto d'autore abbia impedito lo sviluppo delle attivita' legate all'intrattenimento, che hanno anzi fatto registrare una continua progressione.


E' ammesso registrare concerti dal vivo ?

No, non e' consentito senza un permesso.
Dal gennaio '95 l'ordinamento italiano si e' adeguato alle norme europee relative ai diritti degli artisti interpreti, che attribuiscono agli artisti stessi il diritto esclusivo per lo sfruttamento economico delle proprie esibizioni dal vivo. Oggi, quindi, per registrare un concerto dal vivo non e' piu' sufficiente ottenere l'autorizzazione degli autori del repertorio eseguito, ma occorre anche il consenso degli artisti interpreti. Percio' dal 1995 la SIAE rifiuta la vidimazione alle registrazioni "live" riprese e utilizzate senza consenso (bootleg). Chiunque effettui senza consenso una registrazione, duplicazione e commercializzazione di concerti dal vivo commette un reato ed e' quindi penalmente perseguibile.