Autore, un mestiere difficile
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Chi e' un autore ?
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Chi crea un'opera dell'ingegno.
E' autore chi crea un'opera dell'ingegno, musicale, letteraria, d'arte
figurativa, teatrale e cinematografica.
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Quali diritti ha l'autore ?
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Ha diritti morali ed economici.
Ogni volta che l'opera viene eseguita, diffusa, riprodotta, in pratica
utilizzata nelle forme piu' diverse, l'autore ha diritto ad esigere un
compenso in relazione all'utilizzo del suo lavoro. Oltre ai diritti di
utilizzazione economica dell'opera, l'autore e' titolare dei cosiddetti
diritti morali : puo' sempre rivendicare la paternita' dell'opera, puo'
opporsi a qualsiasi modifica, deformazione o mutilazione della stessa che
possa essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione.
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Un autore puo' tutelare le proprie opere
direttamente o deve, comunque, avvalersi dell'intermediazione della SIAE ?
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E' libero di scegliere, ma, in particolare, l'autore
di opere musicali preferisce avvalersi della SIAE.
Un autore e' perfettamente libero di tutelarsi da solo. Ma la vorticosa
crescita di utilizzazioni delle opere, dovuta anche allo sviluppo delle
nuove tecnologie, ha finito per rendere tale scelta anacronistica. La quasi
totalita' degli autori preferisce infatti avvalersi dei servizi offerti
dalla SIAE, che grazie alla gestione del repertorio creativo di oltre 50.000
associati (senza contare le rappresentanze estere) puo' mettere in campo
un'organizzazione capillare e complessa, in grado di controllare ogni
possibile forma di utilizzazione delle opere a livello nazionale e
internazionale.
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L'autore e' favorito dalle nuove forme di
diffusione delle opere ?
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Esiste un'alleanza conflittuale tra autori e nuove
tecnologie.
Le nuove tecnologie consentono, infatti, una generale diffusione della
cultura, ma possono favorire anche la moltiplicazione delle utilizzazioni
abusive delle opere dell'ingegno, al punto che quello dell'autore puo'
essere considerato attualmente un "mestiere a rischio". Percio',
per garantire gli autori, e' necessario il ricorso ad adeguate e complesse
forme di controllo.
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Come si protegge un programma di software
?
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Registrandolo presso la SIAE.
Il 21 luglio 1994 e' stato istituito, presso la Direzione generale della
SIAE, il "Pubblico Registro dei programmi per elaboratori". Il
servizio e' stato realizzato sulla base del decreto legge 518/92, con il
quale si attua la direttiva CEE 14.5.92 che ha esteso il concetto dell'opera
dell'ingegno tutelata dal diiritto d'autore anche ai programmi per
elaboratore.
La registrazione consente, a norma di legge, di rendere pubbliche
l'esistenza e la paternita' di un programma. Ed e' inoltre utilizzabile per
gli atti di trasferimento di diritti di utilizzazione economica. Per rendere
effettiva la registrazione dei programmi, che e' facoltativa, bisogna
presentare per il deposito un disco ottico che non puo' essere modificato.
La richiesta di registrazione puo' essere presentata dall'autore del
software o dal titolare dei diritti economici purche' sia il primo che ha
sfruttato economicamente il programma. E' sufficiente rivolgersi all'ufficio
SIAE che si trova in Viale della Letteratura 30, tel. 06 - 5990 351, aperto
dalle 9,30 alle 12,30, escluso il sabato, ed e' stato concepito per essere
gestito tramite strumenti informatici. Nel modulo di richiesta si deve
indicare il titolo del programma, il nome dell'autore, il nome di chi ha
pubblicato il programma, la data e il luogo di pubblicazione. E' anche
consentito il deposito di programmi tradotti, elaborati, adattati, anche se
il programma originario non e' stato depositato (sezione OLAF, Opere
Letterarie Arti Figurative).
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