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Diritto d'Autore, diritto di creare

Indice:

La SIAE, una garanzia "salvautori"
Musica, ovunque musica
NO! ai pirati della musica e dell'ingegno
Il futuro della creativita'

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La SIAE, una garanzia "salvautori"

 

Cosa fa la SIAE per tutelare il diritto d'autore ?

Autorizza l'utilizzazione delle opere. Verifica e distribuisce i compensi agli autori e a chi ne ha diritto.
La funzione istituzionale della SIAE consiste nell'attivita' di intermediazione per l'esercizio dei diritti d'autore dei propri associati, il che vuol dire che la SIAE concede licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione delle opere tutelate ; riscuote i relativi compensi e li ripartisce agli aventi diritto (autori, editori, eredi, ecc.).
Per l'importanza sociale della sua funzione, la legge ha incluso la SIAE, nonostante amministri interessi degli autori e non riceva alcuna sovvenzione dallo Stato, nel novero degli enti pubblici economici.

 

La SIAE tutela solo i musicisti ?

No, la SIAE tutela i "creatori" di tutte le opere dell' ingegno.
Attraverso le cinque sezioni in cui e' strutturata, MUSICA; LIRICA; D.O.R. (opere Drammatiche, Operette e Riviste); OLAF (Opere Letterarie e Arti Figurative) e CINEMA, tutelano rispettivamente i diritti dei vari autori. La SIAE amministra, quindi, il repertorio musicale e tutte le opere dell'ingegno affidate alla sua tutela.

 

Come e' nata la SIAE ?

Verga, Carducci e Verdi sono stati i primi soci ...
L'idea di associarsi per tutelare i diritti degli autori di opere sfruttate commercialmente fu realizzata nel 1882 a Milano per iniziativa dei maggiori intellettuali dell'epoca, tra cui spiccano i nomi di Giovanni Verga, Giosue' Carducci, Giuseppe Verdi, Ulrico Hoepli, Marco Praga e Arrigo Boito.
Fu cosi' che nacque la SIAE (Societa' Italiana degli Autori ed Editori), che venne poi riconosciuta come ente morale nel 1891.
Dopo alcuni decenni di attivita', nel 1926 la SIAE si trasferi' a Roma, mentre la sua funzione di pubblico interesse andava progressivamente affermandosi fino a trovare formale ed esplicita ufficializzazione nella legge 633 del 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'autore.
Nonostante abbia assunto complesse strutture organizzative di tipo aziendale, per meglio assolvere ai suoi compiti, la SIAE conserva la sua originaria natura e lo statuto di ente pubblico economico senza fini di lucro.
Attualmente gli iscritti sono circa 50.000 ed il loro numero e' in costante crescita.

 

La SIAE, quando accetta un'opera in tutela, svolge anche attivita' per favorirne il collocamento o la diffusione ?

No, la SIAE non e' un agente. Non promuove le opere che le sono affidate in tutela.
Un equivoco comune e' che la SIAE possa favorire l'utilizzazione pubblica delle opere affidate alla sua tutela, come se fosse un agente.
Tutti i rapporti con la SIAE (iscrizione, mandato, deposito di inedito) non comportano da parte della Societa' il compito di collocamento del lavoro depositato. La tutela di un'opera e', infatti, diversa dalla promozione. La SIAE garantisce uguale tutela a tutte le opere che le vengono affidate.

 

Il diritto d'autore non ostacola la diffusione della cultura ?

Al contrario, la agevola.
Senza diritti d'autore, quindi senza compensi, non ci sarebbero gli autori, cioe' coloro che creano le opere.

 

La SIAE tutela un proprio autore all'estero ?

Certamente.
Non solo la SIAE tutela i propri autori all'estero attraverso la stipula di contratti di rappresentanza con oltre 100 societa' consorelle, ma nel contempo garantisce la protezione anche delle opere straniere in Italia.
Dal 1926, la SIAE aderisce alla Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs (CISAC), una confederazione tra le Societa' di autori, sorta con lo scopo di migliorare le legislazioni nazionali e internazionali, di costituire un centro di documentazione e di studio dei problemi del diritto d'autore e di disciplinare i rapporti tra le varie Societa'.

 

Puo' intervenire la SIAE in caso di plagio ?

No. Non rientra nella sua competenza.
E' l'autorita' giudiziaria a poter dirimere la vertenza di plagio, tuttavia anche chi non e' iscritto alla SIAE puo' depositare una propria opera inedita presso la sezione OLAF (Opere Letterarie Arti Figurative). Cio' e' molto utile per precostituirsi una prova documentale dell'esistenza dell'opera stessa ad una certa data.
Il deposito ha validita' quinquennale e puo' essere rinnovato per ugual periodo.
Oggetto di deposito possono essere copioni, trame, soggetti (scritti o registrati), opere audiovisive, software, banche dati e, in generale, esemplari di opere dell'ingegno.

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Musica, ovunque musica

Cosa fa la SIAE in concreto per tutelare, ad esempio, una canzone ?

Ne controlla l'esecuzione in tutto il territorio nazionale e ripartisce i proventi a chi ne ha diritto.
Rilascia dietro compenso le autorizzazioni per le utilizzazioni delle opere (per esempio autori, editori, eredi, ecc.). Verifica le programmazioni e ripartisce i compensi a chi ne ha diritto.

 

Con quali mezzi la SIAE riesce a controllare tutte le utilizzazioni dei brani musicali nei piu' disparati luoghi e spazi (aereoporti, bar, negozi, feste di piazza, caffe'-concerto) ?

Grazie alla sua capillare organizzazione.
I compiti di riscossione e di ripartizione dei proventi sono assicurati dalla struttura territoriale della Societa' e dalla stipula di specifici accordi con le categorie degli utilizzatori (radio, televisioni, discoteche, ecc.).

 

E se la canzone viene eseguita per radio o per televisione ?

Si stipulano accordi con le emittenti.
La SIAE stipula accordi con le emittenti radiotelevisive nazionali e locali che prevedono aliquote di compenso per gli autori sugli incassi per canoni e pubblicita'. Tali incassi vengono quindi ripartiti a che ne ha diritto, sulla base dei programmi compilati dalle emittenti dovute agli autori.

 

E la colonna sonora di un film ?

Anche per la musica utilizzata per la sonorizzazione di film o telefilm e' tutelata dalla SIAE.
I criteri di tutela (incassi, ripartizioni) sono analoghi alle altre ipotesi gia' descritte, applicando su ogni biglietto l'aliquota stabilita e ripartendo a chi ne ha diritto (autori, editori, eredi, ... )

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NO! ai pirati della musica e dell'ingegno

Che cosa fa la SIAE per tutelare gli autori, gli editori e gli stessi utilizzatori, contro la pirateria fonovideografica ?

Da 30 anni lotta contro la pirateria.
Da quasi 30 anni la SIAE e' impegnata in un'azione costante contro l' utilizzazione abusiva delle opere tutelate e, in particolare, contro la falsificazione fonovideografica. La SIAE e' tra le poche Societa' di autori al mondo dotate di un proprio nucleo antipirateria che partecipa attivamente, insieme alle forze dell'ordine, alle maggiori operazioni contro la pirateria.
Questo nucleo, composto da specialisti nel settore della contraffazione fonovideografica, si occupa del fenomeno della pirateria su tutto il territorio nazionale, anche con riferimento ad eventuali implicazioni internazionali.

 

Perche' anche i Compact disc, le musicassette e le videocassette hanno il bollino SIAE ?

E' una disposizione di legge.
Devono averlo per legge. L'articolo 171-ter della legge sul diritto d'autore punisce infatti con una multa e la reclusione fino a tre anni chiunque vende o noleggia musicassette od altri supporti analoghi non contrassegnati dalla SIAE.
Il bollino SIAE svolge due importanti funzioni : e' un efficace strumento di lotta alla contraffazione (l'assenza del bollino indica infatti che si e' in presenza di un prodotto pirata) e consente di velocizzare le procedure di calcolo del diritto d'autore.
E' importante comunque sottolineare che l'apposizione del bollino SIAE non si limita ai supporti musicali, ma riguarda anche i libri e le videocassette, garantendo un'adeguata protezione dei propri diritti ad autori appartenenti a tutte le categorie creative.

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Il futuro della creativita'

La SIAE come controlla lo sfruttamento elettronico delle opere dell'ingegno : multimedialita', Internet, nuove tecnologie ?

Approntando strumenti in linea con l'innovazione tecnologica.
La rapida evoluzione dei media, delle "autostrade informatiche" e delle tecnologie elettroniche, se puo' costituire una seria minaccia per il diritto d' autore, facilitando le utilizzazioni incontrollate e abusive, puo' anche offrire nuove opportunita' di diffusione per i prodotti della cultura.
Certamente, nel nuovo scenario elettronico - dove le opere viaggeranno non piu' su supporti materiali (libri, dischi, musicassette) ma in formati digitali espressi in bit, con l'impossibilita' di verificare individualmente le forme di utilizzazione - diverra' sempre piu' insostituibile la gestione collettiva dei diritti da parte delle Societa' di autori, le uniche garanti degli autori di fronte ai nuovi colossi dell'informazione.
Anche le Societa' di autori, percio', consapevoli di questo passaggio epocale, si stanno attrezzando per garantire gli autori di fronte ai nuovi modi di sfruttamento elettronico delle opere dell'ingegno.

 

Quali mezzi stanno impiegando le Societa' di autori in Europa per difendere il diritto d'autore ?

Stanno preparando nuove regole per la sopravvivenza della creazione intellettuale.
Le Societa' degli autori di tutta Europa si stanno battendo per delineare un quadro europeo di regole che garantiscano la sopravvivenza della creazione intellettuale e di misure di controllo che assicurano la corretta circolazione delle opere.
La SIAE ha gia' affrontato da tempo il problema della tutela dei diritti d' autore nel campo multimediale, ed e' una delle prime Societa' ad avere predisposto le condizioni di una licenza operativa per l'utilizzo di una musica tutelata nelle produzioni CD ROM e CDI.

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