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Minimale di Retribuzione Giornaliera Imponibile

L'art.1 dei D.L. 29.7.1981, n. 402, convertito, con modificazioni nella legge. 20.9.81, n. 537, stabilisce che i limiti minimi dl retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte la contribuzioni dovute In materia dl previdenza e assistenza sociale sono aumentati, ogni anno, nella stessa misura percentuale delle variazioni dalle pensioni che occorrono in applicazione dell'art.19 della legge30.4.1909, n.153.Pertanto, i detti limiti debbono essere rivalutati in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall’ISTAT, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

Il D.L. 9..10.1989 n.338, convertito nella legge 7.12.1989, n.389, all'art.1, comma 1, stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere Inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi. Regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dai contratto collettivo.Si ricorda, in proposito, che anche i datori di lavoro non aderenti, neppure, di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali sono obbligati, ai fini del versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale ai rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla sopra richiamata disciplina collettiva.

Con l’articolo 2 comma 25 della legge 28/12/95 n.549 il legislatore ha introdotto una norma interpretativa dell’art.1 de D.l.338/89 convertito, con modificazioni nella legge389/89 precisando che la disposizione di cui al citato articolo 1 si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

Altresì come ai sensi dell'art.7 della legge 638/83 modificano:

Dall'art.1, comma 2. Del D.L. 338/89. convertito nella legge 389/89 il limite minimo di retribuzione giornaliera non può tuttavia essere inferiore al 9.5% dell'importo dei trattamenti minimo mensile di pensione a carico dai fondi pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio di ciascun anno.

Tutto ciò premesso, si rappresenta che, per consentire gli adempimenti contributivi sui valori aggiornati relativi all'anno 2OO0, nell’attesa dell'emanazione del previsto decreto ministeriale, si è utilizzato, per la determinazione dei valori contributivi di cui alla presente circolare l'indice ISTAT calcolato per l'anno 1999.Come noto, per l'anno 1999 la variazione percentuale accertata dall'ISTAT, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, è stata pari all'1,6%.

Considerato che, per il settore dello spettacolo, attività circensi e spettacolo viaggiante i limiti minimi variati per l'anno 2000 sono risultati d’importo inferiore al 9,5% dell'Importo del trattamento minimo mensile di pensione, determinato per l'anno 2000 nella misura di £721,600 (euro = 372,68), si comunica che  :

dal periodo dl paga in corso alla data del 1° gennaio 2000 il limite minimo dl retribuzione giornaliera, per l'assolvimento degli obblighi contributivi di legge, per tutti settori produttivi sopraccitati e senza alcuna distinzione tra le categorie di lavoratori, è fissato in £68,552 (euro 35,40).

A seguito della variazione dal minimale di retribuzione giornaliera, a far data dai i gennai 2000, risulta variata anche la misura della retribuzione oraria minima per la denuncia ed il versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale nei casi di contratti a tempo parziale ("PART-TIME"), stipulati ai sensi dell'art5 del D.L. 30.10.1984, n.726, convertito con modificazioni, nella legge 19.12.1984, n.883. Al riguardo si ribadisce che, a decorrere dall'art .1.1.1989, la retribuzione minima oraria si determina moltiplicando il minimale giornaliera ( £ 68,552 ) per sei e dividendo il relativo prodotto per il numero delle ore lavorative settimanali previste dagli accordi o contratti collettivi riguardanti i singoli settori di lavoro. 
Nell'ipotesi, pertanto, di contratti che prevedono l'effettuazione di 40 ore settimanali, la paga oraria è pari a £10.283 ( euro = 5,31): £ 68.562x8: 40.

Si tiene a sottolineare che gli obblighi contributivi, da parte dei datori di lavoro, devono essere assolti sulla base dei minimali di retribuzione in trattazione solamente nei casi In cui questi siano superiori ai minimali di retribuzione stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali.

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals successivamente alla data del 31.12.95 e privi all’anzianità contributiva , il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'art,2, comma 18, della legge 335/95. valutato in base all'indice del prezzi al consumo per le famiglie d’Operai ed impiegati calcolato nella misura dell'1,5%, è pari per l'anno 2000, a L.144.263.000 (euro = 74.505,62).

Massimale di retribuzione giornaliera imponibile

Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all'E.N.P.A.L.S. alla data del 31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali Obbligatorie il massimale di retribuzione giornaliera imponibile (arrotondato è pari a £ 1.052.O00 (euro 543,31).Conseguentemente le fasce dl retribuzione giornaliera ed i relativi massimali dl retribuzione giornaliera imponibile (arrotondati) sono cosi rivalutati:

Imponibile in lire

 
 Fasce di retribuzione giornaliera
 Massimale di retribuzione giornaliera in lire 
1.052.001 2.104.000 1.052.000
2.104.001 5.260.000 2.104.000
5.260.001 8.415.000 3.156.000
8.415.001 11.570.000 4.207.000
11.570.001 14.728.000 5.260.000
14.726.001 18.934.000 6.311.000
18.934.001 23.141.000 7.363.000
23.141.001 In poi  8.415.000

 

Imponibile in euro

 Fasce di retribuzione giornaliera
 Massimale di retribuzione giornaliera in euro 
543,32 1.086,83 543,31
1.088,64 2.716,56 1.086,83
2.716,57 4.345,98 1.629,94
4.346,99 5.975,41 2.172,73
5.975,42 7.605,34 2.716,56
7.605,35 9.778,59 3.259,36
9.778,60 11.951,33 3.802,67
11.951,34 in poi 4.345,8

Contributo di solidarietà

Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'enpals , successivamente alla data del 31.12.95 e privi d’anzianità contributiva, il contributo di solidarietà si applica:

Sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2000 l'importo di £ 144.263.000 (euro = 74.5062).

Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all'enpals alla data dal 31.12.95 e per quali iscritti successivamente a tale data ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali Obbligatorie, il contributo di solidarietà si applica:

sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera sopra Indicate 

 

Aliquota aggiuntiva 1% (art3-ter legge 438.92)

Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'enpals successivamente alla data del 31.1295 e privi d’anzianità contributiva l'aliquota aggiuntiva (1%) si applica: 

sulla parte dl retribuzione annua eccedente, per l'anno 2000, Importo di L. 66.324.000  (euro = 34.253,49) e sino al massimale annuo dl retribuzione imponibile pari a L.144.263.000 (euro=74.505,82).

Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all'Enpals alla data del 31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data m. con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie l'aliquota aggiuntiva (1%) si applica:

sulla parte dl retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2000, l'importo di L.212.578 (euro = 109,791 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera precedentemente riportate.

Si precisa, inoltre, che qualora l'aliquota contributiva posta a carico del lavoratore risulti superiore al 10%  l'aliquota aggiuntiva dell'1% non è dovuta.

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